STATUTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE LILT DI FERRARA

TITOLO UNO

Denominazione-Sede -Scopi – Durata

Articolo 1

1. E’ costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega ltaliana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione e stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 185  dell’8/08/2013, l’associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di FERRARA, di seguito chiamata Sezione provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale.
2. La LILT – Sezione provinciale di Ferrara è costituita quale Associazione di Promozione Sociale (APS).

Articolo 2

1. La Sezione provinciale di Ferrara ha sede in Ferrara, corso Isonzo, n°53 (c/o MCR).
2. Il cambio della sede legale nel territorio del comune di Ferrara non comporta modifiche al presente statuto, ma deve essere comunque deliberato  dall’Assemblea e comunicato agli enti e ai soggetti pubblici con cui l’associazione ha rapporti.
3. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche amministrative, nell’ambito territoriale provinciale.

Articolo 3

1. L’associazione ha durata illimitata, fatta salva l’adozione, da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale.

Articolo 4

1. L’associazione non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti all’articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT. Per il suo funzionamento si avvale prevalentemente dell’attività volontaria e gratuita dei propri soci.
2. Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell’ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all’art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale.

Articolo 5

1. La Sezione provinciale e formata dalle seguenti categorie di soci:
• soci ordinari
• soci sostenitori
• soci benemeriti
• soci onorari.
Tutti i soci versano la stessa quota di iscrizione annuale, e hanno parità di voto nell’Assemblea dei soci. Eventuali contribuzioni aggiuntive alla quota annuale o particolari meriti, danno diritto di attribuzione a titolo onorifico da parte del CDP delle sopraindicate categorie.
2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche p r i v a t e , nonchè le associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.
3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.
4. La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d’onore e fu nzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.
5. La Sezione provinciale e tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT.
6. I soci della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione della Sezione provinciale di appartenenza.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare.
2. La qualità di socio è personale e si perde:
– automaticamente per:
a. dimissioni;
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale.
– previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza dei componenti e con voto segreto per:
a. indegnità,
b. atti contrari all’interesse dell’ente.

TITOLO TERZO

Organi della sezione

Articolo 7

1. Sono organi della Sezione provinciale :
• l’ Assemblea dei soci
• il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
• il Presidente provinciale
• il Collegio provinciale dei revisori

Articolo 8

1. L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
• elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori
• delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede centrale della LILT.
• approva il bilancio d’esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori.
2. E’ facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri compiti all’Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno.
2. E’ convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (fax, email, sms, ecc. ), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3. Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terra l’Assemblea, la data e l’ora nonchè l’ordine del giorno degli argomenti su cui e chiamata a deliberare L’Assemblea dei soci.
4. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando nei abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci.
5. Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci iscritti nell’anno in corso.
2. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta.
4. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L’Assemblea dei soci e presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segreta rio e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere ii dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonchè accertare il diritto di intervento dei soci.
4. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo e tenuto in consegna dal Segretario medesimo.
5. Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della sezione provinciale.

Articolo 12

1. In prima convocazione I’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta più uno degli associati.
2. Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all’atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.
3. In seconda convocazione I’Assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori sono eletti dall’Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, proposto dal CDP e approvato dall’Assemblea dei soci, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i parenti o gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
4. La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14

1. La Sezione provinciale e amministrata dal CDP, composto da cinque componenti.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purchè iscritti – prima delle elezioni – senza vincoli temporali.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

Articolo 15

1. Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente.
2. Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi.

Articolo 16

1. Il CDP e convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come previsto dall’articolo 20 dello Statuto nazionale.
2. Il CDP e validamente costituito quando e presente la meta più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il CDP e presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o d i suo impedimento dal vice Presidente.
4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.
5. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 17

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta (es. sms, mms, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza d i tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Articolo 18

1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.
2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero organo.

Articolo 19

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
a. attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all’iscrizione dei soci.
b.assume iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dall’art. 2 dello statuto nazionale.
c. approva il bilancio di esercizio, previo parere del collegio provinciale dei revisori.
3. Il Presidente provinciale invia alla sede centrale il bilancio d’esercizio approvato dal CDP e dal Collegio provinciale dei revisori entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente, pena i consequenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale.

Articolo 20

1. Il Presidente provinciale, che e anche Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per un solo mandato.
2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonchè delegare singoli compiti al vice Presidente o ad altri com ponenti del Consiglio direttivo provinciale.
3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente.

Articolo 21

1. Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea dei soci unitamente ai componenti del CDP.
2. Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio provinciale dei revisori predispone le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP.
4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.
6. I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 22 dello statuto nazionale.
7. Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato.

TITOLO QUARTO

Patrimonio –Gestione finanziaria

Articolo 22

1.La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari:
a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare
b. con le quote associative versate dai soci
c. con i proventi delle proprie attività
d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonchè rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni di cui sia a conoscenza la Sede centrale
e. con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della LILT

Articolo 23

1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

Articolo 24

1. L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.
2. L’Associazione non potrà ripartire i proventi tra gli associati anche in forme dirette o differite.
3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.
4. Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN.
5. La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli  programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede centrale.

Articolo 25

1. Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ove hanno sede, informandone la Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 26

1. Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lett. p), dello Statuto nazionale della LILT, nomini un Commissario straordinario delta Sezione provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori.
2. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione spettano al Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita motivazione di altri sei, deve provvedere all’indizione delle elezioni ed all’insediamento del nuovo CDP.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto anche I’Associazione e alla sua liq uidazione provvede un Commissario nominato dal CDN, con devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regioni ovvero alla Sede Centrale
della LILT, come previsto dall’articolo 24 dello Statuto nazionale.

Lo Statuto della LILT nazionale è disponibile in pdf a questo indirizzo:

http://www.lilt.it/page.php?id=1048&area=953